Le foto dei figli sui social si possono mettere? – Di Avv. Maria Rosaria Bruno

Vi rispondiamo subito.

No.

O meglio, senza il consenso di entrambi i genitori si rischiano sansioni molto alte. Questo è il resoconto del nostro avvocanto Maria Rosaria Bruno, responsabile dello sportello di aiuto Bar Papà, che supporta i papà single e divorziati per orientarli in un momento complicato.

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Affido condiviso e pubblicazione foto dei figli minori
Quando il mancato consenso può diventare un problema

Ieri a Studio è stata una giornata un po’ pesante, dover spiegare ad un padre, che non tiene con sé la figlia da circa un anno e mezzo, che l’udienza veniva rinviata a settembre 2021 e che, quindi, ancora per molto tempo probabilmente non avrebbe visto la sua piccola, è stata dura. Dover comunicare ai tre testimoni, venuti dall’estero, che dovevano ritornare, è stata dura. Anche il sorriso amaro e la chiarezza del collega Lorenzo Giua, che con me assiste il papà, che ha rappresentato con empatia e professionalità i successivi passi da fare direttamente all’uscita dell’aula, non è bastato a consolare nessuno di noi.
Dopo aver terminato il colloquio con l’assistito, successivo all’udienza, in un momento di ricerca di empatia e sostegno nei suoi confronti, ci mostra diverse foto in cui è ritratto insieme alla figlia minore, nel periodo in cui viveva sereno e felice con la madre. Nel vedere le immagini, in un primo momento, mostro quella parte bella della nostra professione, quella parte che ancora ci permette di essere “umani” e vicini ai nostri assistiti, poi mi sento in dovere di ricordare al mio assistito qualcosa che, forse per dolore e per sentimento di assenza, ha dimenticato. Le immagini che mi erano state mostrate, infatti, erano immagini prese da pubblicazioni sul suo profilo di un social ed inserite sul suo status WhatsApp. Rammento al mio assistito la pericolosità di pubblicare le foto della figlia minore, senza il previo consenso della madre. Di tutta risposta, l’assistito, che chiamerò Nathan quale nome di fantasia, mi dice: “avvoca’ mia moglie pubblica le foto di nostra figlia tutti i giorni anche mentre viene ritratta a fare il bagnetto. Le ho detto che per me era pericoloso ma lei mi ha risposto in malo modo. Io a questo punto ho fatto uguale, pari e patta”.

Ho consigliato a Nathan di eliminare le foto della figlia minore dai social, dallo stato di WhatsApp e successivamente chiedere alla moglie il consenso alle successive pubblicazioni. Io, in nome di Nathan, ho diffidato la moglie per i fatti di cui sopra.
Ma proviamo a fare una sintesi.
Può Nathan, in qualità di genitore, pubblicare la foto della figlia minore senza il consenso dell’altro genitore? Può un soggetto pubblicare la foto dell’amico del figlio, anch’esso minore, senza il consenso dei genitori di quest’ultimo, anche se tutti erano presenti alla festicciola od addirittura ritratti nella stessa foto?
Sinteticamente la risposta è no, per una libera pubblicazione dell’immagine di un minore serve il consenso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore stesso. Nel caso di affidamento condiviso di un figlio è necessario, quindi, il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di immagine da inserire sia sui social che su chat dirette a più persone o come foto profilo del genitore visibile a terzi.

La disciplina del Codice civile, che impone al genitore un dovere di cura e di educazione nei loro confronti del minore, rileva nel mondo del digitale anche attraverso una corretta gestione dell’immagine del minore che viene “data in pasto” al pubblico. Tale disciplina della tutela dell’immagine è, altresì, richiamata nell’art. 96 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941), dal d. L.vo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, essendo la fotografia un elemento identificativo, ed in quanto tale un dato personale.

I minori godono, rispetto alla tutela dell’immagine dell’adulto, di una tutela “rafforzata” data dall’articolo 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la legge 176/1991), ai sensi della quale è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori
Pubblicare una foto di un minore non è cosa priva di conseguenze se manca il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.
La Convenzione di New York del 1989, inoltre, vieta di fotografare e pubblicare le foto di minori senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale: il bambino non può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, specialmente se questo comporta anche affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. La Costituzione italiana, in linea, stabilisce la preminenza dell’interesse del minore alla riservatezza su qualsiasi altro, cronaca compresa, a meno che la pubblicazione del volto non sia giustificata da notizie che rivestano interesse pubblico o il volto non sia riconoscibile
Negli ultimi anni i nostri Tribunali, chiamati a decidere su questioni di regolamentazione dell’affido del minore (nell’ambito di procedure di separazioni, divorzio e regolamentazione di figlio nato al di fuori dal matrimonio), sono stati chiamati a pronunciarsi sull’utilizzo illegale dell’immagine del figlio minore da parte
di un genitore attraverso i social. Le suddette pronunce hanno tutte avuto una linea comune, l’ordine diretto al genitore che aveva pubblicato immagini del figlio minore senza il consenso dell’altro genitore, di provvedere alla rimozione di tutto il materiale pubblicato, fotografico e video, che ritraeva il minore e privo
di consenso. In alcuni casi il Giudice adito, di recente il Tribunale di Roma, ha condannato il genitore in questione, oltre alla rimozione del materiale fotografico (nello specifico si trattava di immagini sul social Facebook e profilo WhatsApp) al risarcimento del danno a favore del minore. Il genitore che ha ottenuto il
risarcimento del danno a favore del figlio si è poi rivolto al Giudice Tutelare per la gestione di quanto disposto in termini di danno patrimoniale da parte del Tribunale Ordinario.

Un caso particolare, poi, ha interessato il caso di una mamma che pubblicava foto sui social in cui era ritratta con il figlio minore, inserendo nei commentando alle foto dati personali, propri e del figlio minore.
L’altro genitore, che non aveva dato il consenso a tali pubblicazioni, anzi, più volte aveva intimato la madre di porre fine a tale comportamento reputato lesivo dell’immagine del figlio e della riservatezza dello stesso, ha chiesto al tribunale un risarcimento sostenendo che il suddetto comportamento della madre, avrebbe
leso la reputazione del figlio minore perché aveva influito negativamente sui rapporti di quest’ultimo con i propri coetanei che, addirittura, lo avevano fatto diventare, per questo oggetto di scherno. Il tribunale ha condanna la madre al risarcimento di 10 mila euro a favore del minore.
Sempre più spesso troviamo nei dispositivi che definiscono un giudizio di separazione, divorzio od regolamentazione di figli minori previsioni in cui viene fatto esplicito monito ai genitori di non utilizzare immagini del minore sui social od in altra forma di divulgazione senza il consenso dell’altro genitore.
Cosa fare nel caso in cui tale situazione si presenta. Per prima cosa intimare con qualsiasi forma scritta al genitore che utilizzato le immagini del minore senza il proprio consenso di eliminare le immagini. Se l’altor genitore persiste nel non dar seguito alla intimazione rivolgersi ad un legale che conosca la materia del diritto di famiglia.
Diverso è il caso della pubblicazione di immagini di minori a scopo di lucro quali ad esempio nel campo della pubblicità. Chiacchera che faremo insieme la prossima settimana, Tribunali e salute permettendo.

Avvocato Maria Rosaria Bruno

By |2020-11-22T08:49:40+01:00Novembre 23rd, 2020|Blog, l'esperto|0 Commenti

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